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maggio
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VITTORIA LAMPO DI UN RISPARMIATORE ACQUIRENTE DI AZIONI BANCA POPOLARE DI VICENZA
Franchi: “Un precedente fondamentale, che potrà essere utilizzato anche per gli acquirenti di azioni di altre banche in crisi, quali Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Banca Etruria e Veneto Banca.
Con ordinanza in data 3 maggio 2017 il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità per difetto di forma a norma dell’art. 23 del Testo Unico Finanziario di un acquisto di azioni Banca Popolare di Vicenza per € 31.293,00, effettuato da un risparmiatore di Parma il 30.11.07 ed ha condannato quell’Istituto di credito a restituirgli il capitale investito, maggiorato degli interessi legali e spese di lite.
Il Tribunale ha, più in particolare, dichiarato la nullità dell’acquisto a causa della nullità, sempre per difetto di forma, del c.d. contratto generale d’investimento – il contratto destinato a regolare i rapporti tra investitore e istituto di credito, richiesto in forma scritta, sotto pena di nullità sua e dell’investimento, dal Testo Unico Finanziario. La mancanza di scrittura per il Tribunale di Parma è derivata, in questo caso, dal fatto che il documento fosse stato sottoscritto solo dall’investitore e non dalla banca.
Il provvedimento del Tribunale merita di essere ricordato, non solo perché è il secondo in tutt’Italia a riguardare azioni della Banca Popolare di Vicenza, una banca caduta in default, gli azionisti della quale cercano di recuperare i denari investito. La sua particolarità sta nel caso che, a differenza delle precedente sentenza arrivata dopo un lungo giudizio, è stato ottenuto con il procedimento abbreviato previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. Si tratta, infatti, di una vera e propria vittoria lampo: il provvedimento del Tribunale è stato pronunciato solo quattro mesi dopo l’inizio del giudizio. Questo a dispetto di quanto si dice in genere sulla durata delle cause.
Secondo l’avvocato Giovanni Franchi, il legale che ha tutelato il risparmiatore e che sono anni che si occupa di risparmio tradito, l’ordinanza del Tribunale di Parma è un precedente fondamentale in materia, che potrà essere utilizzato tanto per la tutelare i possessori di azioni Banca Popolare di Vicenza, quanto gli acquirenti di azioni di altre banche in crisi, quali Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Banca Etruria e Veneto Banca.
Sempre secondo l’avvocato Franchi il provvedimento è in linea con un indirizzo dominante in giurisprudenza, secondo cui è nullo per difetto di forma il contratto generale d’investimento, quando non risulti sottoscritto anche da legale rappresentante dell’istituto, che è così per la maggior parte dei contratti bancari.
Osserva ancora l’avvocato Franchi che l’ordinanza è in linea con un recente provvedimento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 8738/17), ottenuta da lui in una causa per azioni Carife, la quale ha statuito che le cause intraprese dai risparmiatori per acquisti di azioni bancarie non sono di competenza del Tribunale delle Imprese, ma del giudice ordinario, con conseguente applicabilità del foro del consumatore, che consente a quest’ultimo di esperire l’azione a casa propria, senza doversi rimettere alla procedura complessa del Tribunale delle Imprese. In altre parole i giudizi dovranno essere intrapresi con la normale procedura e chi ha fatto causa davanti al Tribunale delle Imprese subirà una pronuncia d’incompetenza con tutte le conseguenze che ne derivano.
