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maggio
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RISPARMIATORI DI PARMA: INIZIANO LE PRIME CAUSE PER LA TUTELA DI RISPARMIATORI CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTI BANCARI IN DIAMANTI
Dopo aver depositato a Parma diverse istanze di mediazione obbligatoria conclusesi senza risultati, l’Avv. Giovanni Franchi ha promosso alcune cause civili a difesa dei risparmiatori che hanno investito in diamanti.
La prima, proposta con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per la quale è già stata fissata l’udienza di discussione per il giorno 7 novembre 2018, riguarda una famiglia di tre persone, padre, madre e figlia, che hanno effettuato tale “investimento” in diamanti, per €. 30.398,41= uno, per €. 22.709,00= l’altro ed €. 14.375,00 il terzo, consistito appunto nell’acquisto di queste pietre dall’Intermarket Diamond Business s.p.a. (IDB) presso un’Agenzia di Parma del Banco Popolare, oggi Banco BPM s.p.a.
È questa, come noto, l’ultima forma d’investimento consigliata da diverse banche, quali BPM, multate dall’Antitrust insieme a venditori come IDB, per avere alienato ai propri clienti pietre preziose, presentandoli come operazioni sicure senza informarli sui rischi reali.
Secondo l’avv. Franchi vi sono diverse ragioni per agire in giudizio nei confronti sia dell’istituto di credito che del venditore sulla base dei rilievi contenuti nella decisione dell’Antitrust.
Ma, soprattutto, per l’avvocato Franchi non deve dimenticarsi che per la giurisprudenza della Cassazione si è al cospetto di un’attività d’intermediazione finanziaria, regolata dalla disposizione del TUF (Testo Unico Finanziario – D.Lgs. n. 58/98), molte delle quali sono state violate nel caso di specie, così da consentire un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che permette di ottenere una rapida decisione e quindi un eventuale probabile recupero delle somme investite.